Pubblicato da Quotidiano del Sud – L’Altravoce dell’Italia – 11/04/2024
Stabilite le norme per condividere fra gli Stati membri la gestione dei flussi migratori in entrata, oltre a stabilire che cosa fare in caso di crisi improvvisa
Il Parlamento europeo ha approvato il Patto migrazioni e asilo, la riforma europea per la gestione dei flussi migratori. Il documento, approvato nel corso di una sessione plenaria all’eurocamera di Bruxelles, si basa su cinque regolamenti principali, a cui si aggiungono altri testi legislativi, che stabiliscono le norme per condividere fra gli Statimembri la gestione dei flussi migratori in entrata, oltre a stabilire che cosa fare in caso di crisi improvvisa, cioè quando si assiste a un arrivo eccessivo di migranti in uno Stato membro. Le norme regolano anche il trattamento delle persone che arrivano alle frontiere esterne dell’Ue, il trattamento delle richieste di asilo e l’identificazione dei migranti in arrivo. L’accordo si basa sul rapporto fra solidarietà e responsabilità nella gestione dei migranti fra i 27 Stati membri. Il regolamento sullo screening, confermato dal Parlamento europeo con 366 voti a favore, 229 contrari e 26 astensioni, prevede controlli su cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne dell’Ue.
In base al testo, le persone che non soddisfano le condizioni per entrare nell’Ue dovranno essere sottoposte a una procedura di screening pre-ingresso, che comprenderà l’identificazione, la raccolta di dati biometrici, controlli sanitari e di sicurezza, per un massimo di sette giorni. Nel testo del Regolamento sulle procedure di asilo (Apr), si prevedono invece procedure più rapide per le richieste di asilo inoltrate dopo la procedura di screening. Il Regolamento è stato approvato in due testi legislativi. Il primo, adottato con 301 voti a favore, 269 contrari e 51 astensioni, prevede una procedura più rapida per il riconoscimento o la revoca della protezione internazionale, applicabile in tutti gli Stati membri dell’Ue e che sostituisce le procedure nazionali. Le procedure di asilo di frontiera più rapide – che possono durare fino a 12 settimane – possono essere applicate alle frontiere esterne dell’Ue o in prossimità delle zone di transito, mentre i richiedenti asilo le cui domande saranno respinte dovrebbero essere rimpatriati in meno di 12 settimane.
Le persone considerate un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, o se il richiedente ha ingannato le autorità presentando informazioni false sull’identità o sulla nazionalità, e quelle provenienti da Paesi con tassi di riconoscimento dell’asilo inferiori al 20 per cento, inoltre, saranno sempre soggette alla procedura di asilo di frontiera (Apr) subito dopo lo screening. Il testo sulla procedura di rimpatrio alle frontiere, invece, è stato approvato con 329 voti a favore, 253 contrari e 40 astensioni. La capacità adeguata a livello Ue per lo svolgimento delle procedure di frontiera, inoltre, sarà di 30 mila posti di accoglienza e gli Stati membri dovranno garantire di essere in grado di svolgere le procedure di frontiera sul proprio territorio. Il Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (Ramm), approvato con 322 voti a favore, 266 contrari e 31 astensioni, lascia sostanzialmente il compito di esaminare la richiesta di asilo di un migrante entrato illegalmente in Ue allo Stato di primo approdo, che dovrà continuare a gestire le prime procedure, salvo alcune eccezioni particolari come i casi di ricongiungimento familiare, i diplomi ottenuti in uno Stato membro, relazioni significative esistenti e conoscenza della lingua.
Secondo il testo, però, tutti gli Stati membri dovranno contribuire ad aiutare i Paesi dell’Ue riconosciuti come sotto pressione migratoria (Stati membri beneficiari), cioè quando gli arrivi di richiedenti sono di portata tale da creare obblighi sproporzionati rispetto alla situazione generale dell’Ue e richiedono un’azione di solidarietà immediata. In base al meccanismo concordato, inoltre, ogni anno verrà istituito un fondo di solidarietà a cui tutti i Paesi dell’Ue dovranno contribuire con ricollocazioni (cioè trasferimenti di un richiedente o di un beneficiario di protezione internazionale dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato membro contribuente) e-o contributi finanziari, o supporto a Paesi terzi. Il calcolo del contributo di ogni Stato membro si baserà sulle dimensioni della popolazione (50 per cento) e del Pil (50 per cento), mentre ogni Paese sarà libero di decidere il tipo di contributo o una combinazione di essi.
Gli Stati membri dichiarati sotto pressione migratoria notificheranno invece al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di utilizzare il meccanismo e potranno richiedere una detrazione parziale o totale dei propri contributi di solidarietà. Il nuovo regolamento, come concordato, fissa la soglia minima per le ricollocazioni a 30 mila richiedenti e 600 milioni il contributo finanziario. In caso di impegni insufficienti per le ricollocazioni, uno Stato membro beneficiario potrà chiedere agli altri Stati membri di assumersi la responsabilità di esaminare le domande di protezione internazionale delle persone che devono essere rimpatriate nello Stato membro beneficiario, invece di contribuire con le ricollocazioni.